ARTICOLO 1

Finalità e definizioni
Definizione Cyberbullismo:

1) Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.
2) La diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore attuando un serio abuso, un attacco dannoso o una messa in ridicolo. La legge ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno con attività preventive, nel rispetto del minore coinvolto attraverso attenzione, tutela ed educazione.

Pressioni, aggressioni, molestie, ricatti, manipolazioni via web... ...tutto questo è cyberbullismo.


ARTICOLO 2

Tutela della dignita' del minorenne

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in Rete.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere, entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvederà.

Hai più di quattordici anni? ORA puoi denunciare online da solo SUBITO


ARTICOLO 3

Piano di azione integrato

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è istituito il Tavolo Tecnico per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo (rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, operatori che forniscono servizi di social networking) non è corrisposto alcun compenso. Il Tavolo redige un piano di azione per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. La Presidenza del Consiglio dei ministri (in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) predispone campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media e degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico.

Contro i/le cyberbulli/e partiamo dalle scuole con campagne educative. Gli studenti più grandi aiutino i più piccoli. Il MIUR ogni anno relazionerà i progressi.


ARTICOLO 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell’istruzione adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. Le linee di orientamento includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto. I servizi territoriali promuovono, nell’ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

In ogni scuola ci sarà un referente cyberbullismo per promuovere azioni educative sul territorio…anche verso i bulli!!!!! Per creare una rete di aiuto per le vittime Per rieducare la comunità


ARTICOLO 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I regolamenti delle istituzioni scolastiche devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

La scuola DEVE punire gli atti di cyberbullismo


ARTICOLO 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Ogni anno la polizia postale scrive una relazione sugli esiti contro il cyberbullismo.


ARTICOLO 7

Ammonimento

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Hai dai quattordici ai diciotto anni? Sai che se compi atti di cyberbullismo potresti essere ammonito dal questore?

BULLI FUORILEGGE

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